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CONCERTO DI CHITARRA

CONCERTO DI CHITARRA
Statuto:

Titolo I
Disposizioni generali

1. Denominazione e sede
1.1. È costituita un'Associazione di volontariato denominata «KAROL – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S.», con sede in Martignano (LE), in Piazza Palmieri, 8.
Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'associazione dovrà utilizzare la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «Onlus».
1.2 La sede della associazione potrà essere modificata con delibera dell’assemblea ordinaria.
2. Statuto e durata
2.1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2.2 La durata dell’associazione è illimitata.
3. Regolamento
3.1 Qualora si rendesse necessario un regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea ordinaria, esso disciplinerà in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.
4. Finalità e oggetto dell'associazione
4.1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
In particolare, l'associazione ha per oggetto:
4.1.1 l’assistenza sociale e socio sanitaria. L’associazione potrà svolgere occasionalmente le altre attività previste dalla lettera a) del primo comma, dell’art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
4.2 L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nella lettera a) del primo comma, dell’art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle attività ad esse strettamente connesse.
4.3 I servizi, le cessioni e le attività dell'associazione previste dal comma 2, dell’art. 10 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 non possono essere resi nei confronti dei soci, associati, partecipanti dell’associazione e degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, del precedente art. 10, ma sono diretti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari od a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Titolo II
Associati
5. Associati

5.1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti che possono assumere la qualifica di Onlus ai sensi dell’ art. 3, comma 189, l. 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi del comma 10, dell’art. 10 del D.lgs 460/1997.
Gli associati devono essere costituiti almeno per il trenta per cento: da persone fisiche che abbiano ottenuto da un ente pubblico una qualifica, o comunque un attestato, che consenta di operare nel campo socio-sanitario; da iscritti all’Ordine dei medici, dei biologi, degli psicologi, dei veterinari, dei farmacisti; da infermieri professionali; da assistenti sociali; e da altre persone fisiche che esercitato attività sanitarie.
5.2 Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta, contenente le proprie generalità, professione e residenza e l'attività che si propone di svolgere all'interno dell'associazione, ed essere presentato all’associazione da almeno un membro del Consiglio Direttivo.
5.3 L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione insindacabile ed è efficace dopo il pagamento del versamento della quota sociale.
5.4 L'adesione all'Associazione, in nessun caso, può essere disposta per un periodo di tempo determinato.
6. Diritti degli associati
6.1. Gli associati hanno pari diritti.
6.1.1 Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'associazione, e possono esercitare il diritto di voto in assemblea.
7. Doveri degli associati
7.1. Gli associati hanno pari doveri e devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza lucro e sono tenuti a rispettare il presente statuto e le eventuali modifiche dello stesso, e le deliberazioni degli organi associativi. Essi devono versare il contributo iniziale richiesto per l’iscrizione all’associazione e la quota associativa annuale di modico valore in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.
8. Recesso ed esclusione
8.1 Ogni associato può recedere con effetto immediato con comunicazione scritta da depositarsi, o inviare con raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede della associazione.
8.2. L'associato che violi lo Statuto, il Regolamento o le deliberazioni assunte dagli organi sociali, o sia moroso, può essere escluso dall'associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo e non ha diritto alla restituzione delle quote versate.
Titolo III
Organi
9. Indicazione

9.1. Sono organi dell'associazione:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
10. Composizione dell'assemblea e poteri
10.1 L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da persona da questi designata.
10.2 L’assemblea straordinaria delibera sulla modificazione del presente statuto e dell’atto costitutivo e sullo scioglimento dell’associazione. L’assemblea ordinaria delibera su ogni altro argomento attinente l’associazione.
10.3 L’assembla può essere convocata in qualsiasi luogo della Provincia di Lecce.
11. Convocazione
11.1 La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso da spedirsi a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, alla residenza di ciascun associato.
11.2 La residenza di ciascun associato, cui spedire la raccomandata del precedente punto 11.1, è quella indicata nella sua richiesta di partecipazione alla associazione ovvero la nuova residenza se comunicata per iscritto alla associazione.
11.3 La convocazione potrà avvenire anche con altro mezzo idoneo, che dimostri la conoscenza dell’associato della convocazione e degli elementi di cui al successivo n. 11.4, avente data precedente di almeno dieci giorni quella della adunanza.
11.4 Nell'avviso devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.
11.5 Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare da altro associato a mezzo delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di due associati.
11.6 Un numero di associati che rappresentino almeno la metà di quelli che hanno diritto al voto possono chiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria.
12. Validità dell'assemblea
12.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, che non potrà tenersi se non decorse almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti.
12.1.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
12.2 L’assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi decorse almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti.
13. Votazioni
13.1. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.2 l’assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con maggioranza dei due terzi degli associati intervenuti in assemblea.
14. Verbalizzazione
14.1. Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto da un segretario nominato all’uopo dal Presidente o dall’assemblea.
Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli aderenti.
15. Consiglio Direttivo
15.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra tre e undici eletti dall'assemblea e scelti esclusivamente tra gli associati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni, e comunque sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, ed i suoi componenti sono rieleggibili.
15.2 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente presso la sede od in un diverso luogo della Provincia di Lecce, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero se ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
15.3 L'avviso di convocazione è spedito a mezzo di lettera raccomandata al domicilio di ciascun consigliere con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma o fax da inviarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può essere effettuata anche con altro mezzo idoneo che dimostri la conoscenza del Consigliere della convocazione e delle materie da trattare. Gli argomenti fuori da quelli elencati nell’ordine del giorno possono essere oggetto di discussione se tutti i consiglieri sono presenti e, sempre che nessuno si opponga alla loro trattazione.
15.4 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
15.5 Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
15.6 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario scelto tra i membri.
15.7 I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica se assenti alle riunioni del Consiglio per tre volte nell’arco di un anno solare senza giustificati motivi. I giustificati motivi devono essere dimostrati con documenti.
16. Funzioni del Consiglio Direttivo
16.1. Il Consiglio Direttivo:
- delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei soci;
- determina l'importo della quota associativa annuale e quella di iscrizione;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- determina ed esegue l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- redige il bilancio.
17. Presidente
17.1. Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica tre anni, e comunque sino alla nomina del successivo Presidente, ed è rieleggibile.
18. Funzioni del Presidente
18.1. Il Presidente:
- è il rappresentante legale dell’associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Presidente predispone l’ordine del giorno.
18.2 Il Presidente può attribuire ai soci deleghe di responsabilità per i progetti da realizzare nel campo delle attività previste dal presente statuto. E’ facoltà del Presidente revocare le deleghe attribuite in qualsiasi momento.
18.3 Il Presidente può autonomamente assumere obbligazioni per conto dell’Associazione, o effettuare pagamenti inerenti la gestione dell’associazione, senza che abbia ottenuto il preventivo consenso del Consiglio Direttivo, nel limite di euro 1.000,00 nell’arco di ogni mese. Il Presidente riscuote, a qualsiasi titolo, somme per qualsiasi importo da Pubbliche Amministrazioni e/o da altri soggetti e rilascia quietanze liberatorie a nome e conto dell’Associazione.
Il Presidente può delegare a membri del Consiglio Direttivo alcune sue competenze esecutive.
18.4 In caso di impedimento od assenza temporanea, le funzioni ed i poteri del Presidente sono svolti da un consigliere delegato dallo stesso.
18.5 In caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni, si applica il precedente punto 18.3, ma dovrà altresì essere convocata senza indugio dal componente più anziano del Consiglio Direttivo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Presidente.
Titolo IV
Risorse economiche
22. I beni

22.1. L'associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati. L’associazione non può acquisire partecipazioni in imprese o enti commerciali.
Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
23. Contributi
23.1. I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale, che deve essere di modico valore, i cui importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
24. Erogazioni, donazioni e lasciti
24.1. Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche nonché i lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.
25. Devoluzioni dei beni
25.1. In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuta, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori.
Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo V
Il bilancio
26. Bilancio ed utili

26.1. Al termine di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei cinque giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
26.2 Utili. Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L’associazione non può compiere gli atti, l’attività o le cessioni indicati nel comma 6, dell’art. 10 del D.lgs 460/1997.
Titolo VI
Responsabilità
27. Responsabilità

27.1. Delle obbligazioni nascenti dall’attività dell’associazione, anche per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, risponde esclusivamente essa con i propri beni. La responsabilità patrimoniale degli associati è limitata al pagamento del contributo iniziale e al pagamento della quota associativa annuale volta alla copertura delle spese di gestione dell’Associazione di cui al precedente numero 7.1.